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SCHEDE GUIDA INAIL PER LA DEFINIZIONE DI PIANI PER CONTROLLI DI “APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO FISSO E RELATIVI ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO”

E’ stato realizzato dall’INAIL, in collaborazione con AISEM (Associazione Italiana sistemi di Sollevamento Elevazione e Movimentazione), il documento che definisce finalmente in maniera chiara i controlli a cui sono assoggettate le attrezzature di sollevamento e rappresenta quindi un utile strumento per i datori di lavoro per l’effettuazione di quanto previsto dall’art. 71 comma 8) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sugli apparecchi di sollevamento materiali.

Il documento denominato “Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso e relativi accessori di sollevamento” [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.]”, contiene documenti tecnici, a carattere volontario, utili al datore di lavoro per garantire gli interventi di controllo, non straordinari (art. 71 comma 8 lett. b) punto 2) da condurre, secondo frequenze prestabilite, ad opera di personale formato, competente ed informato, per assicurare la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza e garantire un uso ininterrotto dell’attrezzatura, ove la documentazione del fabbricante a corredo dell’ apparecchio di sollevamento ovvero dell’accessorio di sollevamento utilizzato risulti non disponibile (perché trattasi di macchina immessa sul mercato o messa in servizio prima del 21 settembre 1996, data di entrata in vigore in Italia della Direttiva Macchine, o perché il manuale risulta smarrito ed il fabbricante dell’attrezzatura non è in grado di fornirne copia).

Si ricorda a tal proposito che, qualora il manuale del fabbricante risulti disponibile o comunque reperibile, le indicazioni in esso contenute costituiscono il riferimento per il datore di lavoro”.

Particolarmente interessante è la sezione riguardante le definizioni, dove vengono presentate le principali figure coinvolte nelle attività di controllo, manutenzione e ispezione dell’attrezzatura di sollevamento e quindi i metodi di ispezione e le tipologie controllo.

Infatti viene definita la verifica speciale, indagine approfondita volta a valutare la vita residua dell’attrezzatura, nonché i termini secondo i quali effettuare questa attività e, più precisamente:

• Almeno dopo 10 anni dalla data di fabbricazione per gru a torre, gru mobili e gru caricatrici.

• Almeno dopo 20 anni dalla data di fabbricazione per le altre tipologie di apparecchi di sollevamento.

• Nei casi in cui si rilevi unaumento delle frequenza di malfunzionamenti della gru e dall’ispezione periodica risulti unsignificativo deterioramento della macchina.

• Nel caso in cui un datore di lavoro acquisti una gru usata per la quale non risulti possibile stabilire il precedente regime di utilizzo (in tal caso tale controllo dovrà essere condotto entro 12 mesi dalla messa in servizio).

Viene pertanto ribadito quanto già anticipato nel Decreto Ministeriale dell’11 Aprile 2011.

Non meno importante la parte che tratta l’argomento degli accessori di sollevamento”, in quanto molto spesso questo tipo di attrezzatura risulta priva dell’adeguata documentazione e ancora più spesso il datore di lavoro non provvede ad effettuare gli adeguati controlli di cui questa strumentazione necessita.

Il documento è corredato di due appendici:

L’appendice A, ha lo scopo di fornire uno strumento di supporto per le diverse figure coinvolte fattivamente nei controlli; sono state elaborate delle check list che riassumono le ispezioni da condurre in base alla frequenza richiesta;

L’appendice B contiene invece un facsimile di registro dove annotare i controlli condotti sull’attrezzatura di lavoro, al fine anche di ottemperare a quanto previsto dall’art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”.

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